La Warner si accanisce sulle videoteche

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La Warner si accanisce sulle videoteche


Chissà cosa succederà??

Scritto da: Gian Mario Infelici
sabato 14 settembre 2002 nella categoria: varie

Ci risiamo. La Warner Entertainment Italia, incurante delle sollecitazioni avanzate dalla categoria, che hanno raggiunto il culmine nel Meeting nazionale di Firenze, ha deciso di inviare una nota contenente le “CONDIZIONI GENERALI DIVENDITA”, allo scopo di ridurre ulteriormente la libertà di impresa dei gestori di videoteche. E’ una forzatura legale che si propone di impedire, fra l’altro, la possibilità per il gestore della videoteca, di utilizzare i supporti acquistati per la vendita al pubblico, anche per il noleggio.



Tale principio viene considerato legittimo dall’Ufficio Legale dell’ANVI-Confesercenti, tant’è che in occasione del Meeting, l’Avv. Franco Sciarretta, aveva argomentato, spiegando che l’acquisto di un bene libera l’impresa di videoteca da vincoli di ogni tipo. L’iniziativa della Warner è grave anche perché ancora una volta ha deciso in modo unilaterale i contenuti di un vero e proprio contratto, senza procedere ad alcun tipo di negoziato, ne con le singole imprese contraenti, ne con le associazioni nazionali di categoria delle videoteche, ne tanto meno con quelle dei grossisti.
Quest’atteggiamento arrogante, merita una decisa risposta da parte della categoria, che non deve assolutamente avallare questi comportamenti scorretti. Al riguardo, la Presidenza nazionale dell’ANVI, riunitasi a Firenze, il 9 u.s., ha deciso di predisporre un fac-simile di risposta (riprodotto di seguito), che può essere utilizzato dalla categoria, per respingere al mittente questo comportamento ingiusto, dannoso e scarsamente lungimirante. Inoltre, la Presidenza ha deciso di inviare una lettera di protesta e di denuncia, firmata dal Presidente Enrico Landini, indirizzata alla Warner, ad Univideo, all’Antitrust, al Ministro delle attività produttive, Antonio Marzano, ed ai Presidenti delle commissioni attività produttive di Camera e Senato, che di seguito pubblichiamo.


La lettera di ANVI spedita alla Warner

“Gentile Presidente, di recente la Vostra azienda ha trasmesso a tutti i gestori di videoteche una nota contenente le “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA”, nella quale sono state da Voi proposte, in modo ancora una volta unilaterale, i principi che a Vostro giudizio devono “governare” il rapporto commerciale con le imprese del comparto dell’home cinema. Dalla nota in questione emergono due forti elementi condizionanti per la categoria:
1. L’accettazione “integrale ed automatica” delle “regole” unilateralmente decise dalla Warner Entertainment Italia s.r.l., è strettamente connessa ai normali ordinativi della merce effettuati dalle imprese gestrici di videoteche, senza che esse abbiano avuto la possibilità di intervenire in nessun modo con eventuali richieste di modifica delle “condizioni” medesime.
2. Sui prodotti audiovisivi (videocassette VHS e DVD) utilizzati per la vendita ed il noleggio acquistati dal gestore di videoteca, la Warner Entertainment Italia s.r.l., intende esercitare un potere coercitivo e pesantemente condizionante, circa l’utilizzo dei prodotti che intende farne l’impresa gestrice della videoteca, nel rapporto con la propria clientela.
Quest’ultimo sviluppo va ad aggravare un rapporto commerciale già fortemente critico, che discende dalla posizione dominante assunta dall’industria dell’home cinema, che detiene il monopolio assoluto di questi prodotti, nonché dalle precedenti “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA”, decise sempre in modo unilaterale sia dalla Warner Entertainment Italia s.r.l., che dalle altre aziende fornitrici, nelle quali sono stati imposti, di fatto, alle imprese gestrici di videoteche i seguenti principi vessatori:
1. Gli ordinativi della merce da parte della Videoteca vengono considerati sempre e comunque come una “proposta” della stessa ed il contratto si ritiene concluso o con l’accettazione della merce o con l’esecuzione da parte dell’azienda fornitrice e, comunque, la si considera come proposta irrevocabile.
2. Relativamente agli ordini della merce richiesti dalla Videoteca, l’azienda fornitrice non accetta termini di consegna. Nel caso il gestore della Videoteca insista nel richiedere un limite temporale nel contratto, questo viene considerato dall’azienda fornitrice come indicativo e non tassativo. In sostanza il ritardo o la consegna frazionata non annullano l’ordinativo.
3. Le aziende fornitrici non assumono su di esse responsabilità di nessun tipo, in merito ai ritardi nella spedizione della merce.
4. In caso di “errore” nella consegna della merce o se questa risulta danneggiata o invendibile a causa di difetti di fabbricazione, il gestore della videoteca è tenuto, comunque, ad effettuare i pagamenti nei tempi precedentemente concordati, pena l’applicazione, da parte dell’azienda, degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato anche di sei punti, con la facoltà, per questa causale, di emettere la tratta bancaria a vista senza altro avviso (Relativamente ad eventuali errori nella fornitura che potrebbero arrecare un danno economico alla Videoteca, non si prevede nessuna clausola di reciprocità). In alcuni casi si afferma che dal momento in cui la merce esce dall’azienda fornitrice, questa viaggia a rischio esclusivo della Videoteca.
6. Le aziende fornitrici fissano dei tempi molto ristretti (8 giorni) per eventuali reclami in merito ad eventuali errori di consegna oppure a merce difettosa.
7. Le aziende fornitrici hanno la pretesa di obbligare il gestore della Videoteca a consentire i controlli della merce da parte della SIAE, quando è noto che la Legge 248/2000 obbliga i titolari delle diverse attività interessate (produzione, distribuzione, ecc…), ciascuna per la propria parte di responsabilità, al rispetto della normativa, pena sanzioni pecuniarie e penali.
8. Il Foro Elettivo, che deve decidere qualsiasi controversia che intervenga fra le parti, viene impropriamente fissato nella sede di Milano, mentre ad avviso di ANVI-Confesercenti, il Foro deve essere eletto nella città ove risiede l’attività commerciale di distribuzione (Videoteca), poiché il vincolo è legato al luogo ove sorge il contenzioso.
Al riguardo ANVI-Confesercenti, su sollecitazione di numerose imprese associate, ha deciso di indicare a tutte le videoteche italiane la risposta di non accettazione delle nuove condizioni, in attesa che vengano concordate con le singole ditte o con la nostra associazione sindacale regole realmente innovative e condivise.
Allo scopo, si richiede un incontro per promuovere un esame di merito delle problematiche sollevate, al fine di pervenire alla stesura di uno schema di contratto-tipo concordato. In attesa di concordare modalità e tempi dell’incontro, porgo distinti saluti.
Enrico Landini
Presidente Nazionale
ANVI-Confesercenti”

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