La nuova normativa sul 'diritto d'autore'

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La nuova normativa sul 'diritto d'autore'


Sempre in evoluzione...

Scritto da: Gian Mario Infelici
martedì 4 dicembre 2001 nella categoria: varie

Pubblichiamo oggi il testo completo della circolare che poche settimane fa è stata rilasciata dal ministero dell'interno:

Testo della Circolare del Ministero dell’Interno del 9.11.2001
Circolare n.557/B.22262.13500(9)3, del 9.11.2001.
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 557/B.22262.13500(9) 3 Roma 9.11.2001

OGGETTO: ART.75-BIS DEL T.U.L.P.S., INTRODOTTO DALLA LEGGE N.248, DEL 18.8.2000, RECANTE “NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE”. DIRETTIVE.
Con circolare n° 559/C. 20619. 13500(9)3, del 18 ottobre 2000, sono state diramate direttive miranti ad uniformare sul territorio nazionale l’applicazione dell’art. 75-bis del t.u.l.p.s., introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, recante “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”.
A seguito delle sfavorevoli decisioni cautelari relative al ricorso giurisdizionale proposto avverso la menzionata direttiva, è stata emanata la circolare n. 557/B.11867.13500(9)3, del 24 maggio 2001, con cui, in esecuzione di dette pronunce interinali, è stata sospesa la circolare impugnata, impartendo le direttive del caso circa le norme applicabili in attesa della decisione di merito.
Poiché sono emerse nuove difficoltà interpretative ed applicative, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione dell’avviso previsto dal menzionato art. 75-bis del t.u.l.p.s ed al rilascio della ricevuta attestante l’eseguita iscrizione nell’apposito registro, nonché al connesso regime fiscale.
Occorre preliminarmente rammentare che le pronunce del giudice amministrativo in sede cautelare hanno ravvisato che l’obbligo del preventivo avviso al questore e la contestuale iscrizione in apposito registro non integrano fattispecie di tipo autorizzatorio.
Nel contempo l’art. 2 del d.P.R. 28.5.2001, n. 311, recante il “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal t.u.l.p.s. nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”, ha riconosciuto il carattere permanente delle autorizzazioni di polizia di cui al titolo III° della legge, salvo che la durata sia stata stabilita da altre leggi statali o regionali, o si riferiscano ad attività da svolgersi a tempo determinato.
Tenuto conto della “ratio” di semplificazione che impronta la predetta disposizione, di cui beneficiano non solo i privati interessati, ma anche gli uffici della P.A., e del fatto che le predette pronunce del giudice amministrativo non sembrano, allo stato, poter recisamente escludere l’applicabilità della norma anche alle fattispecie di cui al ripetuto art. 75-bis del t.u.l.p.s., si ritiene che gli adempimenti in questione non debbano essere rinnovati annualmente, ma abbiano carattere permanente.
Una diversa interpretazione difetterebbe, infatti, dei requisiti di ragionevolezza ed equiordinazione prescritti dalla Corte Costituzionale.
Resta inteso che si renderà necessaria una nuova presentazione dell’avviso nel caso in cui intervengano modifiche per quanto concerne il titolare, la sede o l’oggetto dell’attività; ciò al fine delle conseguenti variazioni delle iscrizioni nell’apposito registro.
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Per quanto concerne il regime fiscale cui sottoporre gli adempimenti previsti dall’art. 75-bis del t.u.l.p.s si comunica, anche a scioglimento della riserva formulata con circolare telegrafica n. 557/B.18496.12982.D(1), del 31.7.2001, che, in conformità al parere reso al riguardo dall’Agenzia delle Entrate in data 14 settembre u.s., l’avviso al questore deve essere prodotto in carta semplice, e nessun adempimento di bollo è richiesto per l’iscrizione nel registro, in relazione a quanto già detto circa la natura degli atti di cui trattasi.
L’art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, infatti, assoggetta al predetto tributo soltanto le “Istanze …. Dirette agli uffici e agli organi dell’Amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo …”
Si rappresenta, altresì, che anche la ricevuta con attestazione dell’eseguita iscrizione in apposito registro non è sottoposta all’imposta di bollo, trattandosi di un preciso adempimento di legge e non di un atto rilasciato “a coloro che ne abbiano fatto richiesta”, come prevede, ai fini dell’assoggettamento al bollo, l’art. 4 della tariffa allegata al predetto D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
** *** **
Circa il contenuto della comunicazione da inoltrare alle SS.LL., si rappresenta che gli interessati all’esercizio di una delle attività indicate nell’art. 75-bis del t.u.l.p.s. dovranno presentare il predetto avviso, anche avvalendosi delle modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, indicando le generalità complete e specificando esattamente il tipo dell’attività che intendono svolgere ed il luogo ove la stessa verrà esercitata.
I competenti Uffici della Questura avranno cura di rilasciare la prevista ricevuta attestante l’eseguita iscrizione nell’apposito registro.
** *** **
La presente circolare sarà disponibile sul sito internet
www.Poliziadistato.it.
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Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite e si pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione informandone anche le associazioni provinciali di categoria.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(De Gennaro)

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